Il Fisco ha sottolineato che in caso di decesso del contribuente che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese di ristrutturazione, le quote residue di detrazione vengono trasferite interamente all'erede o agli eredi che conservano la "detenzione materiale e diretta dell'immobile”. La detrazione delle spese di ristrutturazione, quindi, spetta agli eredi che dispongono dell'immobile, anche se non lo utilizzano come abitazione principale. Se l'erede concede in comodato o in locazione l'immobile ereditato che deteneva, non può usufruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare di eventuali rate di detrazione residue al termine del contratto di comodato o di locazione. Se l'immobile ereditato viene locato o concesso in comodato solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà usufruire della quota di detrazione riferita a tale annualità, in quanto la detenzione materiale e diretta dell'immobile deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento.
In conclusione, in caso di più eredi, dei quali uno solo abita l'immobile ereditato, la detrazione spetta per intero all'erede che abita l'immobile e che quindi ha la "detenzione materiale e diretta dell'immobile".