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Pubblicato il 15-06-2022

Innanzitutto, l'articolo 28 del decreto Sostegni-ter è intervenuto sull'articolo 121 del decreto Rilancio prevedendo "la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia". Ha poi stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni, comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

Bisogna inoltre ricordare l'articolo 14 del decreto Aiuti, che ha ancora modificato l'articolo 121 del decreto Rilancio, secondo il quale alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario vigilato deve essere "sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti".

Il provvedimento del 10 giugno 2022 ha quindi cancellato dal precedente provvedimento le parole "senza facoltà di successiva cessione" e ha aggiunto che "la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione". Queste comunicazioni  possono essere annullate o sostituite entro il termine del 5 aprile.

Secondo quanto chiarito, poi, per i crediti che derivano dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, bisogna comunicare in anticipo tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.